Nuovo Testo Unico sulle Rinnovabili (FER): cosa cambia?
- 7 Marzo 2025
- E-Lab Formazione
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Il nuovo Testo Unico sulle Rinnovabili (FER) è stato pubblicato il 12 dicembre 2024 n. 291 in Gazzetta Ufficiale con Decreto Legislativo 190/2024, composto da 17 articoli. Questo provvedimento, il cui titolo completo è “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili”, rappresenta un importante passo avanti e si inserisce nel contesto della direttiva europea RED III e del regolamento UE 2023/435, in linea con il piano REPowerEU, il cui scopo è quello di favorire la transizione energetica sostenibile e l’autonomia energetica del Paese.
Qual è l’obiettivo del Testo Unico?
L’obiettivo è rendere più snelle e chiare le pratiche amministrative per chi intende produrre energia da fonti rinnovabili, superando la frammentazione normativa e riducendo i tempi e i costi per le autorizzazioni tramite un approccio più trasparente ed efficace. Tutte le norme vengono centralizzate in un unico testo legislativo primario, eliminando incoerenze.
Il Decreto risponde anche alle criticità segnalate dal Consiglio di Stato, tra cui la necessità di migliorare il coordinamento tra Stato e Regioni e di allineare la normativa italiana agli standard europei, promuovendo l’utilizzo sempre maggiore dell’energia sostenibile.
Per semplificare, gli obiettivi strategici includono:
- Riduzione dei regimi autorizzativi da quattro a tre.
- Cooperazione tra sviluppo energetico e salvaguardia della biodiversità e del paesaggio.
- Valorizzazione degli impianti agrivoltaici avanzati.
- Incentivazione dell’innovazione tecnologica: facilitazione di interventi di revamping e repowering per aumentare efficienza e sostenibilità.
Le normativa unificata è importante sia per la costruzione e gestione degli impianti di produzione di energia rinnovabile, con i relativi sistemi di accumulo, sia per tutte le infrastrutture connesse, come reti di distribuzione o accessi viari.
Importanza strategica del Testo Unico
Il Testo Unico rappresenta un passo avanti cruciale per il settore delle energie rinnovabili, definendo le rinnovabili uno strumento di pubblica utilità e urgenti. Questa classificazione consente di prioritizzare tali progetti rispetto ad altre attività, anche in zone agricole, purché siano rispettati i territori e le tradizioni agroalimentari locali.
Come previsto dalla direttiva europea Red III, le Regioni sono tenute a individuare entro il 21 febbraio 2026 le cosiddette zone di accelerazione, destinate a iter di autorizzazione più rapidi. Queste aree includeranno siti industriali dismessi, superfici edificate e terreni agricoli non produttivi.
Quando è entrato in vigore il Testo Unico sulle Rinnovabili?
Il nuovo Testo Unico sulle Rinnovabili è entrato ufficialmente in vigore il 30 dicembre 2024.
A partire da questa data, le regioni e gli enti locali hanno un periodo di 180 giorni (fino al 28 giugno 2025) per adeguare la propria normativa ai principi del decreto.
Durante questo periodo di transizione, resteranno valide le regole attualmente in vigore. Tuttavia, se gli enti locali o le regioni non rispetteranno il termine previsto per l’adeguamento, il Testo Unico diventerà automaticamente applicabile anche in quei territori.
Nel processo di adeguamento, regioni ed enti locali hanno la possibilità di introdurre ulteriori semplificazioni rispetto a quanto previsto dal decreto.
Ad esempio, possono:
- Modificare le soglie di potenza per gli interventi disciplinati negli allegati A e B del decreto, rendendo più agevoli le procedure autorizzative.
- Adottare regole più specifiche per adattarsi alle esigenze del territorio.
Regimi amministrativi per gli impianti rinnovabili
Il decreto definisce i regimi amministrativi applicabili a diverse attività relative agli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili. Nello specifico, regola:
- La costruzione e l’esercizio di impianti
- La modifica e il potenziamento totale o parziale degli impianti esistenti.
- Gli interventi e le infrastrutture come le connessioni alla rete elettrica o gli accessi stradali per la costruzione degli impianti.
Il nuovo Testo Unico sulle Rinnovabili è entrato ufficialmente in vigore il 30 dicembre 2024.
A partire da questa data, le regioni e gli enti locali hanno un periodo di 180 giorni (fino al 28 giugno 2025) per adeguare la propria normativa ai principi del decreto.
Durante questo periodo di transizione, resteranno valide le regole attualmente in vigore. Tuttavia, se gli enti locali o le regioni non rispetteranno il termine previsto per l’adeguamento, il Testo Unico diventerà automaticamente applicabile anche in quei territori.
Nel processo di adeguamento, regioni ed enti locali hanno la possibilità di introdurre ulteriori semplificazioni rispetto a quanto previsto dal decreto.
Ad esempio, possono:
- Modificare le soglie di potenza per gli interventi disciplinati negli allegati A e B del decreto, rendendo più agevoli le procedure autorizzative.
- Adottare regole più specifiche per adattarsi alle esigenze del territorio.
Tre regimi autorizzativi per le attività
Le procedure autorizzative sono organizzate in tre categorie principali, ognuna con requisiti specifici:
- Attività libera: per interventi piuttosto semplici, senza necessità di permessi o autorizzazioni formali. Ad esempio, impianti fotovoltaici integrati su edifici esistenti con potenza fino a 12 MW e impianti agrivoltaici fino a 5 MW, a condizione che l’attività agricola continui senza impedimenti.
- Procedura Abilitativa Semplificata (PAS): per progetti mediamente complessi. In questi casi deve essere presentata la documentazione tecnica e una dichiarazione di disponibilità dell’area. Per accelerare i tempi, la PAS si avvale del meccanismo del silenzio-assenso.
- Autorizzazione Unica (AU): per interventi più complessi e significativi, come impianti di potenza superiore a 10 MW o localizzati in aree soggette a vincoli. La procedura prevede una conferenza di servizi per il rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie.
Gli interventi autorizzabili secondo ciascun regime sono dettagliati negli Allegati A, B e C del Decreto e si applicano a:
- Costruzione degli impianti di produzione e dei sistemi di accumulo di energia rinnovabile.
- Interventi di modifica degli impianti esistenti, come potenziamenti, rifacimenti parziali o totali.
- Realizzazione di opere connesse e infrastrutture indispensabili per costruire e gestire questi impianti.
Tavole sinottiche e documenti utili
Gli allegati A, B e C del D.Lgs. 190/2024 elencano in dettaglio gli interventi che rientrano nei tre regimi di edilizia libera, PAS e AU. Le tavole sinottiche semplificano la consultazione, aiutandoci a identificare quale regime si applica ai vari tipi di attività.
Regime di attività libera: quali interventi sono inclusi?
Il regime di attività libera consente di realizzare alcuni interventi senza dover ottenere permessi, autorizzazioni o atti amministrativi. Non è necessario presentare comunicazioni, certificazioni o dichiarazioni alle amministrazioni pubbliche. Vediamo nel dettaglio quali interventi rientrano in questa categoria.
TIPOLOGIE DI IMPIANTI | SPECIFICHE |
Impianti fotovoltaici | – Impianti integrati su coperture esistenti: Fotovoltaici con potenza fino a 12 MW installati su edifici o strutture già esistenti. – Impianti al di fuori della zona A del D.M. 1444/1968, ossia “gli agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti”:
– Impianti su aree specifiche: Fino a 5 MW installati a terra in zone industriali, artigianali, commerciali, discariche o cave non più utilizzabili. – Impianti per strutture turistiche o termali:
– Impianti agrivoltaici: Con potenza inferiore a 5 MW, purché permettano la continuità dell’attività agricola o pastorale. |
Impianti eolici | – Singoli generatori su edifici esistenti: con altezza massima di 1,5 metri e diametro massimo di 1 metro. – Torri anemometriche temporanee: Per misurare il vento, per massimo 36 mesi. – Impianti di piccola potenza:
|
Impianti energetici alternativi | – Impianti a biomasse e biogas: Potenza fino a 50 kW, operanti in cogenerazione. – Impianti solari termici: Fino a 10 MW, installati su edifici o vicino ad essi, purché non in zone urbane di pregio storico. – Pompe di calore: Per climatizzazione e acqua calda sanitaria. – Impianti di microcogenerazione: Inclusi quelli con potenza nominale utile fino a 200 kW. – Sonde geotermiche: A circuito chiuso, per edifici esistenti, con limiti di profondità (2 metri orizzontali, 80 metri verticali) e potenza termica fino a 50 kW. |
Altri impianti | – Impianti di accumulo elettrochimico: Potenza fino a 10 MW. – Elettrolizzatori: Inclusi compressori e depositi, fino a 10 MW. – Opere connesse: Infrastrutture indispensabili alla costruzione e gestione degli impianti. – Modifiche su impianti esistenti: Interventi di revamping o miglioramenti senza aumento significativo delle dimensioni o delle potenze. |
Limitazioni e vincoli
Il regime di attività libera non si applica a interventi su beni culturali e aree naturali protette. Se l’intervento ricade su aree vincolate, è necessaria un’autorizzazione paesaggistica. L’autorità preposta deve rispondere entro 30 giorni, eventualmente sospendendo il termine una sola volta per richieste di chiarimenti (massimo 15 giorni per fornire le integrazioni). Trascorso questo periodo senza risposta, l’autorizzazione si intende rilasciata favorevolmente.
Eccezioni
Gli interventi su centri storici, non visibili dall’esterno o con materiali tradizionali, possono rientrare nel regime libero. Allo stesso modo, i sistemi fotovoltaici su edifici che necessitano di interventi come il revamping (senza aumentare l’area occupata o l’altezza oltre il 50%) rientrano nel contesto della libera autorizzazione.
Quali interventi richiedono la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS)?
Alcuni tipi di interventi indicati nell’Allegato B richiedono l’utilizzo della Procedura Abilitativa Semplificata (PAS): una procedura semplificata per ottenere l’autorizzazione necessaria a realizzare determinati progetti.
Tuttavia, non si può ricorrere a questa procedura quando non si dispone delle superfici necessarie per installare l’impianto e quando gli interventi non rispettano i regolamenti territoriali.
Come si presenta la PAS?
Se l’intervento rientra tra quelli ammessi dalla PAS, il proponente (cioè chi vuole realizzare il progetto) deve inviare al Comune, tramite la piattaforma SUER e utilizzando un modello digitale unico, una serie di documenti.
- Dichiarazione sostitutiva: in cui si confermano determinate informazioni (ad esempio, l’idoneità dell’intervento) come previsto dagli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000.
- Dichiarazione di disponibilità della superficie: in cui si dimostra di avere il diritto, a qualsiasi titolo (proprietà, affitto, ecc.), di utilizzare il terreno o l’area interessata dall’intervento.
- Asseverazioni di tecnici abilitati, i quali devono confermare che:
- Gli interventi sono compatibili con i regolamenti urbanistici ed edilizi.
- Non ci sono conflitti con gli strumenti urbanistici adottati ma non ancora approvati.
- Tutto rispetta le norme di sicurezza e igiene.
- Elaborati tecnici per la connessione: Sono documenti forniti dal gestore della rete per descrivere come il progetto si collegherà alla rete.
- Documentazione aggiuntiva in caso di vincoli: Se l’area è soggetta a vincoli (ad esempio paesaggistici o ambientali), bisogna presentare gli elaborati tecnici necessari per ottenere le autorizzazioni richieste.
Inoltre, il proponente deve impegnarsi a ripristinare lo stato originale dei luoghi una volta che l’impianto non sarà più utilizzato.
La piattaforma SUER
La piattaforma SUER è uno strumento digitale creato per semplificare, centralizzare e digitalizzare le procedure amministrative legate agli interventi nel settore energetico. Fino a quando la piattaforma SUER non sarà pienamente operativa, chi deve presentare progetti o documentazione relativi a interventi in attività libera o a procedura abilitativa semplificata potrà utilizzare i sistemi informatici già disponibili a livello statale, regionale, provinciale o comunale così da garantire la continuità delle attività fino all’introduzione del nuovo sistema.
Cosa succede dopo la presentazione della PAS?
La PAS è regolata dal meccanismo del silenzio-assenso. Questo significa che, se entro 20 giorni dalla presentazione del progetto il Comune non comunica un rifiuto ufficiale, l’autorizzazione si considera automaticamente concessa.
Tuttavia, il Comune può sospendere il termine di 20 giorni una sola volta, se entro 5 giorni dalla ricezione del progetto richiede ulteriori documenti o chiarimenti. In questo caso, il proponente ha al massimo 15 giorni per rispondere. Una volta inviata la documentazione aggiuntiva, il conto alla rovescia riparte.
Quando scade la PAS?
Il titolo abilitativo ottenuto con la PAS scade:
- Se i lavori non iniziano entro un anno dall’autorizzazione.
- Se i lavori non si concludono entro tre anni dall’avvio del cantiere.
Se il progetto non viene completato entro il termine previsto, sarà necessario richiedere una nuova PAS per continuare i lavori.
Quali interventi richiedono l’Autorizzazione Unica?
Gli interventi elencati nell’Allegato C sono soggetti al procedimento di Autorizzazione Unica, che include, se necessario, le valutazioni ambientali previste dal Titolo III della Parte Seconda del Decreto Legislativo 152/2006.
Documentazione richiesta
Preventivo di connessione alla rete
È necessario presentare un preventivo approvato per la connessione alla rete o, come alternativa, una soluzione tecnica minima generale redatta dal gestore della rete elettrica nazionale o della rete di distribuzione, come indicato dalla Delibera AEEG ARG/elt 99/08.
Al preventivo devono essere allegati i documenti necessari per ottenere l’autorizzazione alla connessione degli impianti, preparati dal gestore della rete, e i relativi schemi utili alla definizione della connessione.
Relazione tecnica
La relazione tecnica deve contenere:
- I dati di colui che propone il progetto. Se è un’impresa, deve essere incluso anche il certificato camerale;
- La descrizione delle caratteristiche della fonte energetica utilizzata, con l’analisi della producibilità attesa o le modalità di approvvigionamento, indicando, per le biomasse, la provenienza della risorsa. Nel caso degli impianti eolici, dovranno essere riportate le caratteristiche anemometriche del sito, la durata e le modalità delle misurazioni (che devono coprire almeno un anno), nonché i risultati sulle ore di funzionamento annuali;
- La descrizione delle fasi e dei tempi di esecuzione dei lavori, insieme al piano di dismissione dell’impianto e di ripristino del sito, oppure, per gli impianti idroelettrici, le misure di reintegrazione e recupero ambientale.
- Per gli impianti idroelettrici, va allegata la concessione di derivazione d’acqua per uso idroelettrico.
Per la realizzazione di impianti diversi da quelli a biomassa o fotovoltaici, deve essere fornita la documentazione che attesti la disponibilità dell’area destinata alle opere connesse. Se necessario, deve essere inclusa una richiesta di dichiarazione di pubblica utilità per il vincolo preordinato all’esproprio, corredata dai dati catastali delle aree interessate, compreso il piano particellare.
Invece, per gli impianti a biomassa e fotovoltaici, è indispensabile allegare la documentazione che provi la disponibilità dell’area per le opere connesse, oppure una dichiarazione di pubblica utilità delle opere, con i relativi dati catastali e il piano particellare.
La documentazione va aggiornata nel caso in cui il progetto subisca modifiche durante l’istruttoria.
Certificato di destinazione urbanistica
Deve essere allegato l’estratto dei mappali catastali e le norme di utilizzo del piano paesaggistico regionale per le aree coinvolte dal progetto. Se richiesto, va fornita anche la relazione paesaggistica (previsto dal DPCM 12 dicembre 2005).
Impegno di fideiussione
Il proponente deve presentare un impegno per la costituzione di una cauzione a garanzia dell’esecuzione della dismissione dell’impianto e del ripristino ambientale. La cauzione, che deve essere versata tramite fideiussione bancaria o assicurativa, deve essere determinata dalle Regioni o Province in proporzione al valore delle opere di ripristino. Sarà aggiornata ogni 5 anni, in base all’inflazione programmata.
VIA (Valutazione di Impatto Ambientale)
Nel caso in cui il progetto richieda una Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), deve essere allegata la documentazione prevista dal Decreto Legislativo 4/2008 per la verifica di assoggettabilità alla VIA o per la VIA completa, in caso di necessità.
Casi particolari
Se il progetto prevede una stazione di raccolta che possa essere utilizzata da più impianti e le relative opere siano soggette a VIA, il gestore della rete dovrà fornire una relazione al produttore. Questa relazione dovrà includere l’istruttoria relativa alle opere connesse, con i dati utilizzati, le alternative progettuali e le motivazioni per minimizzare l’impatto ambientale delle infrastrutture di rete.
Ricevuta di pagamento degli oneri istruttori
Se previsti, va fornita la ricevuta di pagamento degli oneri istruttori necessari per il procedimento.
Progetto definitivo dell'iniziativa
Il progetto deve comprendere non solo le opere per la connessione alla rete, ma anche tutte le infrastrutture previste e necessarie. Va inoltre specificato come verrà gestita la dismissione dell’impianto e il ripristino del sito. Nel caso degli impianti idroelettrici, la documentazione deve includere le azioni di reintegrazione e recupero ambientale al posto del tradizionale ripristino del sito.
Analisi economiche e sociali
Infine, deve essere fornita una valutazione delle ricadute sociali, occupazionali ed economiche del progetto, in particolare per impianti con potenza superiore a 1 MW, in relazione agli effetti a livello locale.
A chi presentare l’Autorizzazione Unica?
L’istanza deve essere inviata all’ente competente, che varia a seconda del tipo di intervento:
- Regione competente
- Provincia delegata
- Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)
In tutti i casi, il proponente dovrà utilizzare la piattaforma SUER per la presentazione della domanda.
Procedura e tempistiche
La procedura di Autorizzazione Unica prevede l’avvio di una Conferenza di Servizi, che deve concludersi entro un massimo di 120 giorni.
Le Regioni e le Province autonome possono attivare il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) per gli interventi sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA). Se viene utilizzato il PAUR, il procedimento dovrà concludersi entro:
- Due anni dall’avvio del procedimento stesso, oppure
- Due anni dall’inizio della verifica di assoggettabilità alla VIA, se prevista.
Per gli interventi di competenza statale, come gli impianti con una potenza superiore ai 300 MW, le Regioni possono comunque intervenire attraverso un’intesa preventiva con il Presidente della Regione o i Presidenti delle Regioni interessate. Questo vale per tutti i progetti, esclusi gli impianti offshore.
Sanzioni previste dal Testo Unico Rinnovabili (FER)
L’articolo 11 del Testo Unico Rinnovabili prevede diverse sanzioni amministrative pecuniarie per chi realizza o gestisce impianti di produzione di energia senza rispettare le procedure autorizzative richieste. Le principali situazioni in cui vengono applicate le sanzioni sono:
- Costruzione e utilizzo di impianti senza l’autorizzazione unica.
- Esecuzione di lavori senza la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) o in violazione delle sue condizioni.
Dettaglio delle sanzioni
Sanzioni per impianti privi di autorizzazione unica | La multa varia da 1.000 a 150.000 euro, a seconda della potenza dell’impianto non autorizzato. In particolare:
|
Sanzioni per interventi senza PAS o in difformità | Per chi realizza interventi senza PAS o non rispettando le condizioni, la sanzione va da 500 a 30.000 euro. Questo vale anche per lavori effettuati in regime di “attività libera” che violano le norme edilizie o urbanistiche. |
Violazioni parziali delle prescrizioni autorizzative | In caso di violazione delle prescrizioni stabilite dall’autorizzazione unica o dagli atti di assenso collegati alla PAS, la multa è pari a un terzo delle sanzioni previste per le violazioni principali, ma comunque non inferiore a 300 euro. |
Sanzioni specifiche per impianti fotovoltaici in zone agricole | Se vengono installati moduli fotovoltaici a terra in aree agricole senza rispettare le regole, la multa varia da 1.000 a 100.000 euro. |
In tutti i casi, oltre alla multa, è obbligatorio ripristinare lo stato dei luoghi, riportando l’area alla condizione originaria, se necessario.
Le sanzioni vengono gestite dal Comune competente, che utilizza i proventi per:
- Progetti di riqualificazione ambientale e territoriale.
- Interventi legati alla sostenibilità del territorio.
Per impianti che superano 1 MW di potenza e richiedono la PAS, è previsto:
- Un programma di compensazioni territoriali: tra il 2% e il 3% dei proventi dell’impianto sarà destinato ai Comuni interessati.
- La presentazione al Comune di una garanzia assicurativa o bancaria, che copra i costi di dismissione e ripristino del sito in caso di interventi su terreni non ancora antropizzati.
Riferimenti normativi
Le sanzioni del Testo Unico FER si aggiungono a quelle già previste da altre leggi, tra cui:
- Il Codice dei beni culturali e del paesaggio (articoli 160-181).
- Il Testo Unico dell’edilizia (D.P.R. n. 380/2001), per violazioni edilizie o urbanistiche.
- Le norme regionali, provinciali o comunali, che possono stabilire sanzioni ulteriori.
Prossime tappe di sviluppo dell’energia rinnovabile
Per favorire lo sviluppo delle energie rinnovabili, sono previste alcune tappe fondamentali:
- Mappatura del territorio nazionale
Questo strumento sarà fondamentale per raggiungere gli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) per il 2030.
Entro il 21 maggio 2025, il GSE (Gestore dei Servizi Energetici) pubblicherà una mappa del territorio italiano che identificherà:- Le aree disponibili per l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
- Le infrastrutture necessarie e i sistemi di stoccaggio dell’energia.
promuovendo uno sviluppo organizzato e sostenibile delle energie rinnovabili.
- Integrazione dei dati nel sistema GAUDÌ
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto, ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) integrerà nel sistema GAUDÌ informazioni relative alle concessioni per impianti idroelettrici e geotermoelettrici, come:- La durata delle concessioni.
- Dati su concessioni attive e future.
- Piani regionali per le aree di accelerazione
Entro il 21 febbraio 2026, ogni regione e provincia autonoma dovrà adottare un piano per individuare specifiche aree di accelerazione terrestre, destinate all’installazione di: Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e Sistemi di stoccaggio dell’energia. - Questi piani daranno priorità a:
- Superfici già artificiali o edificate, come tetti, capannoni e aree urbane.
- Infrastrutture di trasporto e zone circostanti, come margini di autostrade o ferrovie.
- Parcheggi e siti industriali.
- Aree agricole, strutture per il trattamento dei rifiuti e terreni degradati.
- Bacini idrici artificiali.
Inoltre, le aree dove sono già presenti impianti rinnovabili avranno una priorità specifica per ulteriori interventi, ottimizzando così gli investimenti e riducendo il consumo di nuovo suolo.
Conclusioni
Queste iniziative rappresentano un passaggio chiave per accelerare la transizione energetica e promuovere uno sviluppo sostenibile, sfruttando al meglio le risorse disponibili e semplificando i processi amministrativi.