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Relazione tecnica ex Legge 10/91: guida completa per installatori e impiantisti

  • 30 Luglio 2026
  • E-Lab Formazione
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La relazione tecnica ex Legge 10/1991 (o relazione energetica) è un documento obbligatorio che certifica il rispetto dei requisiti minimi di efficienza energetica di un edificio. E’ stata introdotta con l’art. 28 della L.10/91, da cui prende il nome, e definita dal D.Lgs.192/2005. Contiene tutti i dati e i calcoli su involucro, impianti e prestazioni energetiche di progetto; l’obiettivo è dimostrare la conformità alle normative nazionali e comunitarie. 

Vediamo insieme quando è obbligatoria e in quali casi è esclusa la compilazione, quali sono i passaggi operativi e i documenti necessari. In fondo all’articolo trovi la checklist operativa e una serie di domande e risposte di natura tecnica. 

Cos’è e a cosa serve la relazione tecnica ex Legge 10?

La relazione tecnica ex Legge 10 è un elaborato tecnico-descrittivo che definisce tutti i dettagli del “sistema edificio-impianto” di un intervento e verifica il rispetto delle norme sul contenimento dei consumi energetici. Tale relazione deve essere depositata in Comune  presso lo Sportello Unico dell’Edilizia prima dell’inizio dei lavori ed è richiesta per poter avere il titolo abilitativo. 

Lo scopo principale è dimostrare che il progetto soddisfi i requisiti minimi di legge relativi a:

  • trasmittanze termiche dei componenti come pareti, coperture e serramenti, 
  • fabbisogni energetici per riscaldamento, raffrescamento e ACS
  • prestazioni degli impianti. 

In pratica, si assegnano specifici valori a ogni elemento (es. valore U dei muri, g dei vetri, η della caldaia) e si calcolano indici di prestazione energetica (EP) per verificare i limiti normativi. 

Novità dal punto di vista normativo

Attualmente questi calcoli seguono le norme tecniche UNI/TS 11300, in attesa che vengano definiti i nuovi criteri EPBD. 

Il Decreto Ministeriale 26/06/2015 definisce gli schemi per la creazione della relazione, mentre il più recente DM 28/10/2025 (in vigore dal 3/6/2026) aggiorna i requisiti minimi (EPBD-4) e integra controlli aggiuntivi (ponti termici, comfort, sismicità, colonnine EV). 

La relazione quindi definisce il risparmio energetico di progetto, è uno strumento di progettazione efficiente e, al termine dei lavori, diventa base per la redazione dell’Attestato di Qualificazione Energetica.

Cosa attesta e chi la redige?

Si tratta di un adempimento obbligatorio per numerosi interventi edilizi e rappresenta un requisito essenziale anche per l’accesso ai bonus e agli incentivi dedicati all’efficienza energetica.

La redazione della relazione è affidata a un professionista abilitato, come un ingegnere, un architetto, un geometra o un perito edile, e deve essere completata prima dell’inizio dei lavori.

L’obbligo è disciplinato dall’articolo 8 del D.Lgs. 192/2005, che stabilisce che il progettista debba inserire nella relazione tecnica tutti i calcoli, le verifiche e gli elementi necessari a dimostrare il rispetto delle prescrizioni in materia di prestazione energetica degli edifici e degli impianti.

Una volta predisposto il documento, il proprietario dell’immobile o il soggetto avente titolo deve depositarlo presso l’amministrazione competente in duplice copia, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di inizio lavori oppure alla richiesta del titolo edilizio previsto (CILA, SCIA o permesso di costruire).

La relazione tecnica non costituisce soltanto un obbligo normativo, ma rappresenta anche uno dei documenti fondamentali per dimostrare la corretta progettazione energetica dell’intervento e per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per gli interventi di riqualificazione energetica.

Al termine dei lavori, il direttore dei lavori deve asseverare la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alla relazione tecnica, allegando anche l’attestato di qualificazione energetica dell’edificio realizzato. Tale documentazione deve essere trasmessa al Comune contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, senza alcun costo aggiuntivo per il committente.

La normativa prevede inoltre una conseguenza importante: in assenza dell’asseverazione e della documentazione richiesta, la dichiarazione di fine lavori è priva di efficacia a qualsiasi titolo.

Ambito di applicazione: obblighi ed esclusioni

Interventi obbligatori

La Legge 10 impone la redazione della relazione tecnica per tutti gli interventi edilizi che incidono significativamente sulla prestazione energetica. Possiamo sicuramente includere:

  • Nuove costruzioni
  • Demolizione e ricostruzione: l’intervento di abbattimento e ricostruzione viene considerato alla pari di una nuova costruzione.
  • Ampliamenti significativi: se l’aumento di volumetria climatizzata di un edificio esistente supera la soglia del 15% del volume preesistente o i 500 m³, l’intervento viene trattato come nuova costruzione per la parte ampliata.
  • Ristrutturazioni importanti: interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione che interessano gli elementi costruttivi dell’involucro che incidono su più del 25% della superficie disperdente totale (ristrutturazione di primo livello) e/o comportano rifacimento totale o parziale degli impianti termici. Rientra in questo segmento la riqualificazione energetica di vecchi edifici.
  • Riqualificazione energetica di involucro/impianti: ossia la coibentazione delle pareti (cappotto), rifacimento di tetti isolati, sostituzione integrale dei serramenti. Anche l’installazione di nuovi impianti termici in edifici esistenti (caldaie, pompe di calore, impianti VRV, ecc.) rientra tra gli interventi obbligati.
  • Sostituzione generatori di calore: la sostituzione di caldaie o generatori termici è obbligata se il nuovo apparecchio ha potenza termica nominale ≥50 kW o se si cambia combustibile rispetto al precedente.

Quindi tutti gli interventi che modificano struttura o impianti in misura rilevante richiedono la relazione ex Legge 10. La normativa è stata introdotta per garantire fin dall’inizio la progettazione secondo criteri di efficienza energetica e sostenibilità ambientale.

Quali interventi non richiedono la relazione tecnica?

La legge prevede esclusioni per interventi di modesta entità o particolari categorie di edifici:

  •  Manutenzione ordinaria e piccoli interventi: tinteggiature, riparazioni non strutturali, come il rifacimento di una caldaia di potenza inferiore a 50 kW che non cambia combustibile, rientrano nella manutenzione ordinaria e non necessitano della relazione.
  • Sostituzione serramenti di dimensioni contenute: se l’installazione di nuovi infissi riguarda meno del 25% della superficie trasparente totale (e i nuovi serramenti rispondono ai requisiti di efficienza previsti), è possibile limitarsi a una semplice dichiarazione tecnica dell’installatore invece della relazione completa. 
  • Edifici rurali e cantieri particolari: fabbricati isolati privi di impianto di riscaldamento, edifici inagibili o crollati, edifici vincolati dalle Belle Arti o con limiti oggettivi per l’efficienza, di norma non rientrano negli obblighi. Anche autorimesse, cantine, depositi minori spesso sono esclusi se non coinvolti da impianti termici.
  • Soglie di potenza: oltre alla già citata soglia di 50 kW per generatori e 15 kW per pompe di calore, il legislatore esclude la relazione per gli interventi minori come impianti <15 kW di pompe di calore aria-aria, indipendentemente dalla sostituzione precedente.

In pratica, il progettista deve valutare caso per caso: se l’intervento rientra tra quelli obbligatori sopra descritti, scatta l’obbligo di redigere e depositare la relazione. In tutti gli altri casi minori, l’installatore può procedere senza. Rimane però buona prassi controllare le normative regionali e i regolamenti edilizi locali, che possono a volte richiedere ulteriori adempimenti o chiarimenti anche in caso di lavori minori.

Qual è la differenza tra Relazione tecnica e APE?

A differenza dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE), che certifica lo stato reale dell’immobile, la relazione legge 10 rappresenta un documento progettuale, finalizzato a pianificare e dimostrare la conformità agli standard energetici prima della realizzazione o riqualificazione dell’edificio.

Documenti e dati necessari

Di seguito un elenco dettagliato di tutti i documenti e dati necessari per predisporre in modo completo la Relazione:

  • Piante e sezioni dell’edificio: per ogni piano deve esserci la pianta quotata (con orientamento e destinazione d’uso dei locali). Nei disegni devono essere codificati tutti gli elementi costruttivi (muri, solai, tetti, tapparelle, ecc.) con un codice che rimandi a specifiche stratigrafie. Devono essere disponibili anche prospetti e sezioni quotate che evidenzino gli infissi e i dispositivi di ombreggiamento (tende, frangisole, ecc.), anch’essi codificati. Questi elaborati sono forniti dall’architetto o progettista e sono fondamentali per individuare correttamente materiali e posizioni.
  • Stratigrafie e schede tecniche dei componenti: tavole descrittive che dettagliano spessori, materiali e proprietà termiche di ogni elemento opaco (muri, solai, coperture). In esse vanno inseriti i valori di trasmittanza termica (U), capacità termica volumica (massa * calore specifico) e altri parametri come la resistenza idrica. Analogamente, vanno predisposte tabelle riassuntive per i componenti finestrati: vetri, telaio, trasmittanza aria (permeabilità). All’interno di queste schede si deve verificare l’assenza di condense interstiziali o muffe nelle stratigrafie, soprattutto nei ponti termici. Le schede sono preparate dal progettista termico mediante dati forniti dai produttori (certificati di prova UNI per isolanti, report dei forni d’essai per vetri, ecc.).
  • Elaborati impiantistici: diagrammi funzionali o schemi degli impianti termici e climatizzazione. Devono mostrare generatori (caldaie, pompe di calore, ecc.), distribuzione (tubi, collettori, riscaldatori), terminali (radiatori, fan-coil, condizionatori) e dispositivi di regolazione. Si allegano inoltre le schede tecniche dei generatori (potenza nominale, rendimento a carico parziale/full) e degli altri componenti. Se l’impianto produce anche acqua calda sanitaria, si deve specificare il funzionamento del bollitore o scambiatore. Questi documenti (DWG/PDF o Excel) provengono dal progettista termico o dall’installatore dell’impianto.
  • Capitolato e computo metrico estimativo: testi che descrivono gli interventi, i materiali e le quantità. Contengono le informazioni base per identificare stratigrafie e impianti (es. tipo di cappotto, spessori isolanti, marca caldaia, numero di pannelli solari). Non sono allegati alla relazione ma servono al tecnico per ricavare i dati di calcolo e possono essere richiesti per la dichiarazione di spesa degli incentivi. Vengono forniti dal geometra/progettista del progetto.
  • Dati climatici e normativi: zona climatica e gradi-giorno del sito (per es. Comune di riferimento) – disponibili nelle tabelle del DM legislativo nazionale; temperatura esterna di progetto invernale; clima ed esposizione solare locale. Inoltre, si riportano i valori limite di legge tratti dal DM requisiti minimi (DM 26/6/2015 e DM 28/10/2025) come trasmittanze massime, efficienze minime, fabbisogni specifici.
  • Relazioni di calcolo e tabelle riassuntive: dopo aver eseguito i calcoli (usando UNI/TS 11300 o software), il progettista compila tabelle dei risultati: fabbisogno annuo di riscaldamento/raffrescamento/ACS per zona termica, verifiche sui ponti termici, analisi sfruttamento solare. In particolare si prepara anche la tabella finale di verifica, che evidenzia il superamento/non superamento di ogni limite normativo.
  • Certificazioni impianti e collaudo: a lavori ultimati, devono essere consegnati i libretti o dichiarazioni di conformità degli impianti termici e di climatizzazione installati. Inoltre, per sistemi come ACS solare, pompe di calore o solare fotovoltaico, è prassi allegare la certificazione di conformità alla UNI/TS dedicata. Questi documenti sono forniti dall’installatore. Sono utili in sede di verifica post-opera anche per il direttore lavori.
  • Pratiche edilizie: i titoli abilitativi (CILA/SCIA/Permesso di costruire) devono citare gli interventi di cui sopra. Nel deposito va presentata una dichiarazione sostitutiva o modulo governativo con cui si allega la Legge 10 all’istanza edilizia. Per trasparenza è bene conservare copia del titolo e di ogni autonoma comunicazione inviata al Comune.

Nella tabella seguente è riportato un riassunto dei documenti principali richiesti nella fase di redazione della relazione:

Documento

Descrizione

Formato richiesto

Chi lo fornisce

Piante dei piani

Planimetrie quotate di ogni piano con orientamento e destinazioni d’uso

Devono indicare codici per stratigrafie.

DWG/PDF

Progettista architettonico / committente

Prospetti e sezioni

Viste esterne con quote, infissi ed elementi solari, codificati per stratigrafie.

DWG/PDF

Progettista architettonico

Elaborati sistemi solari passivi

Grafici di soluzioni passive (serre solari, schermi fissi) progettate per ottimizzare apporti solari.

DWG/PDF

Progettista termotecnico

Schema funzionale impianti

Diagrammi degli impianti termici (riscaldamento, condizionamento, ACS).

DWG/PDF

Progettista termotecnico / installatore

Tabelle componenti opachi

Schede dettagliate di ogni stratigrafia opaca: composizione, massa, U, verifica di condensa/muffa.

XLS/PDF

Progettista termotecnico

Tabelle componenti finestrati

Schede degli infissi/vetri: fattore solare g, permeabilità all’aria.

XLS/PDF

Progettista termotecnico

Valutazione fattibilità rinnovabili

Schede tecniche sull’efficienza attesa di solare termico, fotovoltaico e pompe di calore e analisi costi/benefici.

PDF

Progettista termotecnico / consulente specializzato

Capitolato tecnico e computo metrico

Descrizioni dettagliate di materiali (cappotti, isolanti, apparecchi) e computo che definiscono quantità e costi.

DOCX/PDF

Geometra / architetto

Dati climatici 

Tabelle ministeriali per zona climatica.

Tabella/Normativa

Ingegnere termotecnico (ricerca)

Certificazioni di conformità impianti

Dichiarazioni ai sensi D.Lgs. 37/08 per impianti termici e di climatizzazione.

PDF

Installatore / manutentore

Titolo abilitativo edilizio (CILA/Permesso)

Documento amministrativo di autorizzazione lavori.

PDF

Progettista / committente

Relazione tecnica Legge 10

Documento finale compilato dal professionista con tutti i dati e le verifiche.

PDF/A

Professionista abilitato

Procedura

La redazione della Legge 10 segue una sequenza, che coinvolge sia il progettista energetico sia l’installatore. Lo schema seguente sintetizza il flusso principale 

I passaggi chiave sono:

  1. Analisi preliminare: valutare caso per caso se scatta l’obbligo di Legge 10 (in base a tipologia di intervento e soglie tecniche). Prendere visione degli elaborati architettonici, capitolato e degli impianti previsti. Se necessario, pianificare un sopralluogo in cantiere per acquisire informazioni reali sui componenti esistenti o da installare.
  2. Raccolta documenti: raccogliere piante, sezioni, schede tecniche, certificati di prodotto e dati climatici e verificare che tutto il materiale sia completo e codificato correttamente.
  3. Calcoli energetici: utilizzare il software o fogli di calcolo per determinare i fabbisogni lordi di riscaldamento, raffrescamento e ACS, calcolo delle trasmittanze medie, ponti termici, dispersioni, e quindi gli indici di prestazione energetica. 
  4. Compilazione modello 
  5. Verifiche finali interne: prima di firmare, si controlla la coerenza di tutto (numeri, unità di misura, firma del professionista). Si assicura che i risultati riportati corrispondano a quelli dei calcoli preparatori. Solo dopo aver validato ogni punto (anche la copertura dei dati rinnovabili), il professionista abilita la firma digitale della relazione.
  6. Deposito al Comune: la relazione viene inviata telematicamente allo Sportello Unico Edilizia (o protocollata) insieme alla pratica edilizia di riferimento (CILA/SCIA/Permesso). Il tecnico ritira ricevuta di avvenuto deposito.
  7. Esecuzione dei lavori: con il progetto approvato, l’installatore realizza gli interventi previsti (posa del cappotto, installazione caldaia, sistemi solari, ecc.) attenendosi strettamente alle caratteristiche (spessori, modelli, potenze) definite. Eventuali variazioni significative rispetto al progetto originale richiedono aggiornamenti ufficiali (variante a permesso).
  8. Collaudo e verifica: al termine dei lavori, il direttore dei lavori controlla che le soluzioni realizzate siano coerenti con la relazione depositata. Ad esempio, si possono effettuare prove di tenuta all’aria (blower-door) o controlli sulle potenze in campo degli apparecchi. Se si riscontra non conformità, bisogna procedere ad adeguamenti.
  9. Redazione Attestato APE/AQE: infine si redige l’Attestato di Prestazione Energetica (dal 2023, AQE) basandosi sui dati reali dell’edificio finito. Il direttore lavori assegna la classe energetica raggiunta, coerentemente con quanto previsto in progetto. La relazione Legge 10 resta così documentazione di progetto e l’APE attesta il risultato finale. In conformità al D.Lgs.192/05 art.8, l’APE deve essere richiesto prima del rilascio del certificato di agibilità.
Scarica la checklist per non dimenticare nessun passaggio

Quanto costa? Stime e incentivi fiscali

Costi professionali: La redazione della Legge 10 ha un costo variabile a seconda della complessità dell’edificio. In genere si va da 700–1.200 € per un piccolo intervento abitativo fino a 2.500–3.000 € per edifici complessi o di grandi dimensioni. Nel caso di interventi semplici (ad es. sostituzione di impianto in un’abitazione singola), la parcella può essere di poche centinaia di euro. Per un condominio o un edificio industriale con impianti articolati, si possono superare i 2.000–3.000 €. I costi comprendono elaborati, calcoli e depositi.

Costi accessori: Vanno considerati i diritti di segreteria comunali (protocollo al SUE), tipicamente 30–50 €. Se il deposito è telematico, spesso è gratuito. Non sono previsti bolli particolari, ma alcune Regioni applicano minime quote per l’attestato finale.

Stime di mercato APE/AQE: Il certificatore energetico, dopo i lavori, emette l’attestato di prestazione energetica (APE/AQE). Solitamente i compensi medi per APE sono fra 100 e 300 € nell’edilizia residenziale. Per edifici di grandi dimensioni i prezzi sono variabili.

Impatto incentivi: La redazione della Relazione è necessaria per accedere ai bonus, poiché dimostra il rispetto dei criteri energetici progettuali. Se la relazione manca, l’intervento perde immediatamente il diritto alle detrazioni. Le spese di progettazione (Legge 10, APE, asseverazioni) sono esse stesse detraibili perché riconosciute come spese tecniche dei bonus edilizi. 

Rischi, sanzioni e impatto degli incentivi

Non rispettare l’obbligo di Legge 10 può comportare:

  • Perdita detrazioni fiscali: come anticipato, la Legge 10 è vincolante per gli incentivi. Un intervento realizzato senza l’adempimento comporta l’invalidazione delle agevolazioni e di altri contributi statali. In pratica, l’intervento è ritenuto “non conforme” e perde qualunque credito fiscale.
  • Sanzioni edilizie: dal punto di vista edile, l’assenza della relazione non costituisce un’abusività edilizia di per sé (non si tratta di un titolo abilitativo), ma può portare a sanzioni se collegata ad altre irregolarità. Se il direttore lavori assegna dati non veritieri o omette di produrre la relazione, possono scattare responsabilità professionali e amministrative (multa, richieste di adeguamento).
  • Controlli e responsabilità tecnica: il D.Lgs. 28/2011 e l’EPBD prevedono controlli sull’efficienza. In caso di violazioni, l’ente locale o l’ENEA potrebbero effettuare verifiche in corso d’opera o fino a 5 anni dopo (audit energetici) e segnalare eventuali irregolarità. Il tecnico che firma la relazione può essere chiamato a rispondere di errori gravi o negligenze.

È quindi fondamentale valutare con attenzione i vincoli normativi.

FAQ tecniche approfondite

Chi può redigere e depositare la Legge 10?

La redazione è riservata a un professionista abilitato (ingegnere, architetto, geometra, perito industriale) con competenza termotecnica. La domanda edilizia (CILA/SCIA) può essere presentata dal proprietario o dall’impresa titolare, ma la firma della relazione è del tecnico. Il deposito viene fatto telematicamente al SUE, ma il professionista fornirà l’elaborato e il committente provvede all’invio ufficiale.

Serve sempre un sopralluogo?

Non è richiesto per legge, ma è consigliato. Un sopralluogo (termografia, rilevazione U, prova aria) permette di verificare i dati di progetto e individuare difetti non evidenti su carta. L’analisi in loco può ridurre errori e garantire che la realtà costruttiva corrisponda alle ipotesi di calcolo.

Che differenza c’è tra Legge 10 e APE/AQE?

La Legge 10 è un documento di progetto che si fa prima di costruire; l’APE (oggi AQE) è un certificato di fine lavori. La relazione descrive come si intende realizzare l’edificio (condizioni future), mentre l’APE/AQE attesta come è stato effettivamente realizzato, assegnando la classe energetica finale. Entrambi devono essere coerenti: l’AQE segue i dati della Legge 10.

Cosa succede se l’edificio è vincolato o storico?

Edifici vincolati (Monumenti, centri storici) sono esentati dall’obbligo nazionale. Tuttavia, per gli edifici tutelati si applicano altre normative (Codice dei Beni Culturali). Se ristrutturazioni vanno oltre il 25%, in alcuni casi è comunque necessario valutare i requisiti energetici senza presentare la Legge 10 (il tecnico può inserire nelle relazioni alla Soprintendenza dati qualitativi sui consumi e interventi di efficienza, ma l’adempimento formale rimane facoltativo).

Devo preparare anche l’Attestato APE durante la progettazione?

No: l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) va redatto a fine lavori, sulla base di rilievi reali (dimensioni finali, effettiva potenza installata, ecc.) Ciò detto, nella fase progettuale si preparano dati compatibili con l’APE: nella Legge 10 si inseriscono tutti gli stessi parametri che poi ritroveremo nell’APE. Il direttore lavori infine firma l’APE confermando la corrispondenza con la Legge 10 iniziale.

Quali normative tecniche devo consultare?

Le principali norme tecniche italiane da applicare sono le UNI/TS 11300 (parti 1,2,3,4,10) per il calcolo energetico, la UNI 10349 (zone climatiche) e le serie di norme UNI EN ISO (es. 13788 sulla condensa, 13370 sui ponti termici, 520xx sul calcolo dei carichi). I requisiti di prestazione si trovano nei Decreti Requisiti Minimi 2015 e 2025 (all.1 e 2). Il CNI e il CTI forniscono linee guida operative e software certificati

Posso usare la Legge 10 per altri scopi, come certificazioni volontarie?

Sì. La relazione energetica può supportare ottenimento di certificazioni volontarie (es. CasaClima, LEED) perché fornisce i dati di base (prestazioni termiche e impiantistiche). Inoltre, serve per dimostrare i miglioramenti di efficienza in contabilità energetica e può essere allegata alle relazioni di miglioramento della prestazione energetica dell’edificio. Tuttavia, il suo scopo primario rimane il rispetto delle prescrizioni di legge sul risparmio energetico.

Conclusioni

La Relazione tecnica ex Legge 10/1991 è un documento strategico per chi opera in edilizia: garantisce che l’efficienza energetica sia considerata fin dalla progettazione e permette di accedere agli incentivi fiscali senza sorprese.  Seguendo i passaggi e facendo riferimento alla normativa, il tecnico potrà redigere una relazione solida, completa e conforme. Ricorda che una Legge 10 ben fatta non è un costo, ma un investimento che migliora la qualità dell’edificio e ne sblocca i benefici economici.

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