Registro Nazionale F-Gas: cos’è, chi deve iscriversi (e non) e sanzioni
- 8 Agosto 2023
- E-Lab Formazione
- 5322 views
Il Registro F-Gas è uno strumento fondamentale per monitorare, all’interno dell’Unione Europea, l’uso degli f-gas, ossia i gas fluorurati ad effetto serra: idrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi (PFC), esafluoruro di zolfo (SF6).
Il registro è nato nel 2012 con il D.P.R. 43/2012 ed è stato confermato dal D.P.R. n. 146 del 16 novembre 2018, che definisce la normativa relativa agli f-gas e stabilisce le misure idonee per ridurre le emissioni di gas ad effetto serra.
Cos'è il Registro F-Gas?
Il Registro Nazionale F-Gas non è altro che una banca dati online che raccoglie le informazioni sugli operatori e le attività che coinvolgono i gas fluorurati. Tali tipologie di gas sono utilizzate in diverse applicazioni, come il raffreddamento, la climatizzazione e le apparecchiature elettroniche.
Il Registro è gestito territorialmente dalle CCIAA di pertinenza e può essere suddiviso in differenti sezioni, ognuna delle quali è indirizzata a professionisti diversi.
- organismi di certificazione, di valutazione della conformità e di attestazione;
- persone fisiche e imprese non soggette all’obbligo di certificazione;
- persone e imprese certificate;
- persone che hanno ottenuto l’attestato;
- persone fisiche con deroghe provvisorie o esenti da certificazione obbligatoria;
- persone fisiche e imprese certificate in un altro Stato membro.
Con il registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, a tutti i soggetti è assicurata la pubblicità e la trasparenza delle attività regolamentate dal Decreto.
A che serve il Registro Nazionale F-Gas?
Le principali funzioni del registro includono:
- Tracciabilità delle attività: Il registro tiene traccia di tutte le operazioni che coinvolgono gli F-Gas, dai produttori, importatori e venditori, agli utilizzatori finali. Ciò aiuta a identificare i punti critici di utilizzo e le eventuali fughe di gas.
- Controllo delle quote: Il registro si occupa di monitorare che gli operatori rispettino i limiti imposti dalla legislazione. In questo modo si tiene conto del livello massimo per le emissioni di gas ad effetto serra.
- Promozione di buone pratiche: Il registro incoraggia l’adozione di tecnologie e procedure più sostenibili per ridurre l’uso di gas F-Gas e promuovere l’efficienza energetica.
Chi deve iscriversi al Registro Nazionale F-Gas?
L’iscrizione al Registro Nazionale F-Gas è obbligatoria per tutte le imprese e gli operatori che lavorano con gas fluorurati ad effetto serra. Questo include:
- Produttori e importatori
- Installatori e manutentori: Coloro che installano o effettuano la manutenzione di apparecchiature contenenti gas F-Gas devono essere registrati per monitorare le attività e garantire la conformità alle norme. Ad essi si aggiungono anche coloro che si occupano del controllo e del recupero e smantellamento di f-gas su apparecchiature, ad esempio quelle necessarie alla refrigerazione, pompe di calore e climatizzazione delle auto o altri veicoli a motore.
- Utilizzatori finali: Alcuni settori utilizzano F-Gas nelle loro attività, come il settore del raffreddamento e delle apparecchiature elettroniche. Anche questi operatori devono essere registrati nel sistema.
Il registro non è solo per i singoli operatori. Al suo interno, infatti, sono iscritte anche le imprese che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature contenenti gas fluorurati.
Inoltre, hanno l’obbligo di iscrizione (ma non di conseguire la certificazione) le imprese che effettuano le attività prima elencate su commutatori elettrici, celle frigo di autocarri o rimorchi frigoriferi. A queste si aggiungono le imprese che svolgono attività di recupero di solventi a base di fgas e recupero dei gas fluorurati dai veicoli a motore
L’iscrizione al registro ha un costo?
Sì, per iscriverti al Registro sia come operatore fgas che per conto dell’azienda di cui sei titolare, dovrai versare una quota per i diritti di segreteria, a cui dovrai sommare il costo dell’imposta di bollo. Il costo può variare, anche nel caso in cui l’installatore o l’impresa richiedono insieme il riconoscimento delle certificazioni rilasciate all’estero.
Chi non deve iscriversi al Registro?
Il D.P.R. n. 146/2018 stabilisce alcune esenzioni e deroghe per determinate attività e tipi di gas. Alcuni operatori potrebbero essere esenti da obblighi o avere restrizioni meno rigide a seconda delle loro attività.
Ad esempio, sono esenti dall’iscrizione al registro nazionale f-gas:
- coloro che si occupano di brasatura o saldatura di parti di un sistema o di parti di un’apparecchiatura nell’ambito di una delle attività su apparecchiature e sistemi che contengono gas fluorurati, purché gli interventi vengano svolti sotto la supervisione di almeno una persona certificata f-gas
- coloro che si occupano del recupero di gas fluorurato da apparecchiature, con carica F-Gas inferiore a 3 kg e inferiore a 5 tonnellate di CO2 equivalente negli impianti autorizzati, purché l’operatore sia assunto da un’impresa che possiede l’autorizzazione e l’attestato che certifica che sia stato completato un corso relativo alle competenze e alle conoscenze minime per la categoria III (secondo quanto è specificato nell’allegato I al regolamento dell’Unione Europea 2015/2067).
Cosa succede se vieni cancellato dal Registro Nazionale F-Gas?
La cancellazione dal Registro Nazionale F-Gas può verificarsi per diverse ragioni.
Dal momento in cui è stato pubblicato il DPR 146/2018, le persone e le imprese già iscritte al Registro hanno dovuto conseguire la certificazione entro il 24 settembre 2019, ossia 8 mesi a partire dall’entrata in vigore del decreto.
Inoltre, poiché l’iscrizione al registro è fondamentale per poter conseguire le Certificazioni Impresa e Persona F-gas, il D.P.R.146/2018 stabilisce che le persone e le imprese soggette all’obbligo di certificazione devono ottenere il certificato entro 8 mesi dall’iscrizione al registro, pena la cancellazione da quest’ultimo.
La cancellazione può avvenire per altri fattori, vediamo alcuni casi. Ad esempio, chi non versa la quota annuale di mantenimento del patentino, della certificazione o di entrambi, oppure dimostra di non aver caricato nessun intervento in Banca Dati per due anni consecutivi, rischia l’eliminazione dal Registro Nazionale F-gas. Ciò si traduce nella rimozione permanente del soggetto dal Registro e la revoca del certificato.
A quel punto, non sarà possibile operare sugli impianti e comunicare gli interventi e sarà necessario ripetere nuovamente l’esame.
D.P.R. n. 146 del 16 novembre 2018
Il D.P.R. 146/2018, abrogando il D.P.R del 2012, ha introdotto alcune novità importanti, ad esempio, l’ampliamento dell’ambito di applicazione della normativa e definendo meglio i soggetti tenuti all’iscrizione e alla certificazione.
Questo decreto attua in Italia il Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio. Quest’ultimo stabilisce le regole per la prevenzione delle perdite di gas fluorurati ad effetto serra e per la riduzione delle emissioni di tali gas nell’UE.
Il decreto delinea i requisiti per l’installazione, la manutenzione, la riparazione e lo smaltimento di apparecchiature contenenti F-Gas. Inoltre, fornisce le linee guida per la certificazione degli operatori e la tenuta del Registro Nazionale F-Gas.
Per maggiori approfondimenti in merito alla normativa f-gas, leggi questo articolo.
Sanzioni Registro F-Gas
Le sanzioni relative al Registro Nazionale F-Gas e alla violazione delle norme dell’ambito f-gas possono variare a seconda della tipologia e del soggetto che compie la violazione. Innanzitutto si suddividono in due gruppi: quelle relative alle imprese e quelle relative ai soggetti.
Sanzioni per le imprese:
- le imprese che non inseriscono in Banca Dati tutte le informazioni in merito agli interventi svolti, entro trenta giorni dalla data della conclusione dell’attività lavorativa svolta, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 15.000,00 euro.
- Per assicurare il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione dell’f-gas, le imprese che smaltiscono contenitori (art. 8, par. 2 Reg. EU 517/2014) senza aver provveduto al recupero dei gas fluorurati in essi contenuti, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 euro a 100.000,00 euro.
- Le imprese che affidano gli interventi a contatto con f-gas a personale e/o imprese non certificate, sono punite con la sanzione amministrativa da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.
- Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra a persone fisiche o imprese che non sono in possesso del pertinente certificato o attestato, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 50.000,00 euro.
- Le imprese che acquistano gas fluorurati a effetto serra, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzate, senza essere in possesso del pertinente certificato o attestato, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 50.000,00 euro.
- Le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, senza acquisire la dichiarazione dell’acquirente, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 50.000,00 euro.
- Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzate, che non inseriscono nella Banca Dati le informazioni previste, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro.
- Le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, che non inseriscono nella Banca Dati, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro.
Sanzioni per gli operatori:
- I soggetti obbligati che non effettuano l’iscrizione al Registro telematico nazionale, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 1.000,00 euro.
- L’operatore che rilascia in modo accidentale gas fluorurati a effetto serra e che, in caso di rilevamento di perdite di gas fluorurati a effetto serra, non effettua la relativa riparazione, senza indebito ritardo e comunque non oltre 5 giorni dall’accertamento della perdita stessa, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 25.000,00 euro.
- L’operatore che, entro un mese dall’avvenuta riparazione dell’apparecchiatura soggetta ai controlli delle perdite, non effettua, avvalendosi di persone fisiche in possesso del certificato, la verifica dell’efficacia della riparazione eseguita è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro.
- L’operatore che non ottempera agli obblighi di controllo delle perdite secondo le scadenze e le modalità stabilite, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro.
- L’operatore delle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente, che non effettua il controllo dei sistemi almeno una volta ogni sei anni, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.
- L’operatore che non doti dette apparecchiature di un sistema di rilevamento delle perdite in grado di segnalare allo stesso operatore o ad un’impresa di manutenzione eventuali perdite, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.
- L’operatore che si avvale di persone fisiche non in possesso del certificato, durante la riparazione e manutenzione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.
Conclusioni
Il Registro Nazionale F-Gas è un importante strumento per il controllo delle emissioni di gas fluorurati ad effetto serra nell’Unione Europea. Attraverso la registrazione e il monitoraggio delle attività legate ai gas F-Gas, si mira a ridurre l’impatto ambientale di questi potenti gas serra. Gli operatori devono rispettare gli obblighi stabiliti dalla legislazione, comunicare regolarmente i dati al registro e adottare pratiche sostenibili per contribuire agli sforzi di mitigazione del cambiamento climatico.