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Patentino Fgas online

  • 13 Ottobre 2021
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Operatore fgas tiene in mano un manometro

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    • Quadro Normativo
    • A chi si rivolge
    • Requisiti
    • Durata della certificazione
    • Registro telematico nazionale
    • A chi rivolgersi per ottenere la certificazione
    • L’esame
    • Il certificato provvisorio
    • Conclusioni
    • Approfondimenti e risorse

La Certificazione F-gas è un documento obbligatorio che certifica il personale e le imprese che gestiscono i gas fluorurati (f-gas) responsabili dell’effetto serra. Ciò serve a garantire una più alta qualità del lavoro ed ottenere una maggiore soddisfazione da parte del cliente ed una garanzia della professionalità di chi opera in questo settore.

Quadro Normativo

La certificazione è regolamentata  dal DPR n.43/2012 recante attuazione del regolamento n.842/2006 della Comunità Europea. Nel mese di marzo 2018 è stato approvato in esame preliminare, dal Consiglio dei Ministri, il regolamento da adottarsi mediante Decreto del Presidente della Repubblica che attua il Regolamento UE n. 517/2014.

Tra le tante novità introdotte nel nuovo DPR ci saranno sicuramente disposizioni sulla risoluzione di alcuni problemi che già sono presenti nel settore. Il legislatore ha deciso che chi è iscritto al registro senza una regolare certificazione potrebbe essere cancellato automaticamente dal Registro. Tale disposizione varrà sia per persone fisiche che per le imprese che non si regolarizzano conseguendo una certificazione entro 8 mesi dall’iscrizione al Registro stesso.

A chi si rivolge

La normativa impone l’obbligo di attestazione e certificazione F-gas a:

  • persone che svolgono attività di controllo delle perdite su applicazioni contenenti gas fluorurati ad effetto serra, recupero di gas fluorurati ad effetto serra, installazione e manutenzione su apparecchiature fisse di refrigerazione , condizionamento d’aria e pompe di calore che contengono gas fluorurati ad effetto serra; a seguito del superamento di un esame teorico e pratico;
  • persone che svolgono attività di controllo delle perdite su applicazioni contenenti gas fluorurati ad effetto serra, recupero di gas fluorurati ad effetto serra anche da estintori, installazione e manutenzione su impianti fissi di protezione antincendio che contengono gas fluorurati ad effetto serra in possesso di un certificato provvisorio ed entro sei mesi devono ottenere la certificazione definitiva;
  • persone che svolgono attività di recupero dei gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione e dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore, specificatamente ai veicoli destinati al trasporto di persone aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente ed ai veicoli destinati al trasporto di merci aventi massa massima non superiore a 3,5 t., celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero; a seguito del completamento di un corso di formazione;

La certificazione deve essere ottenuta sia da persone fisiche che da imprese che svolgono le attività sopra elencate. La certificazione delle competenze del personale viene riconosciuta con il “Patentino del Frigorista” e quella per le imprese, con la “certificazione degli strumenti e delle procedure”.

Requisiti

Per poter richiedere di sostenere l’esame, per l’ottenimento della certificazione, il candidato deve essere maggiorenne e dimostrare di poter svolgere le mansioni e le attività connesse alla professione. Sono richieste conoscenze sul funzionamento del ciclo frigorifero, sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento agli impianti elettrici e sulla manutenzione della strumentazione.

Per maggiori approfondimenti sui requisiti del candidato si rimanda alla lettura del Regolamento CE 2067/2015.

Durata della certificazione

Il certificato ha una durata di 10 anni, trascorso tale periodo, l’organismo che ha rilasciato il certificato, lo rinnova su richiesta del diretto interessato.

Durante questo periodo l’operatore gas deve segnalare, annualmente, tramite autocertificazione di avere svolto almeno un intervento, di non aver subito reclami, di non aver subito provvedimenti disciplinari dal datore di lavoro, e di aver provveduto al pagamento delle quote annuali di certificazione.

Il rinnovo avviene secondo le stesse modalità previste per la prima certificazione.

Registro Telematico Nazionale

Il Registro Telematico Nazionale delle persone e delle imprese certificate è istituito presso il Ministero dell’Ambiente ed è gestito dalla Camera di Commercio competente presso la quale è possibile effettuare l’iscrizione al Registro esclusivamente per via telematica, tale iscrizione è obbligatoria ed è necessaria per ottenere i certificati e gli attestati.

Sono tenuti ad iscriversi obbligatoriamente al Registro Telematico Nazionale:

  • tutte le professionalità soggette ad obbligo di certificazione
  • persone addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione
  • persone addette al recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono.

A chi rivolgersi per ottenere la certificazione

L’unico organismo nazionale autorizzato a svolgere l’attività di accreditamento, per quanto riguarda il patentino f-gas, è ACCREDIA. Il suo ruolo è quello di certificare che un determinato organismo di certificazione  soddisfi i criteri stabiliti dalle normative.

L’organismo di certificazione deve essere in possesso del certificato di accreditamento e deve iscriversi al Registro Telematico Nazionale. Il suo ruolo è quello di inserire sul registro le informazioni relative:

  • a chi ha ottenuto il certificato
  • al rinnovo della certificazione
  • alla sospensione o revoca dei certificati

L’organismo di certificazione può svolgere anche la funzione di organismo di valutazione, ovvero colui che provvede alla realizzazione dei corsi, delle lezioni e degli esami.

L’ esame

L’accesso all’esame  è consentito a coloro che hanno presentato regolarmente la documentazione ed abbiano effettuato il pagamento della quota di partecipazione.

Nei programmi di certificazione e nei corsi di formazione devono essere affrontate le seguenti tematiche:

  1. a) regolamentazione e norme tecniche applicabili;
  2. b) prevenzione delle emissioni;
  3. c) recupero dei gas fluorurati a effetto serra;
  4. d) manipolazione sicura delle apparecchiature del tipo e delle dimensioni contemplati nel certificato;
  5. e) informazioni sulle pertinenti tecnologie che consentono di sostituire i gas fluorurati a effetto serra o di ridurne l’uso e di manipolare questi gas in condizioni di sicurezza.

Per maggiori informazioni sulle prove d’esame potete consultare le informazioni contenute nel documento RT-28.

Il certificato provvisorio

E’ previsto l’utilizzo e l’ottenimento di un certificato provvisorio valido sei mesi e non rinnovabile, dopo tale scadenza si deve ottenere il patentino f-gas definitivo.

Questo documento può essere utilizzato da:

  • persone che svolgono attività di controllo delle perdite su applicazioni contenenti gas fluorurati ad effetto serra, recupero di gas fluorurati ad effetto serra, installazione e manutenzione su apparecchiature di refrigerazione , condizionamento d’aria e pompe di calore che contengono gas fluorurati ad effetto serra,
  • persone che svolgono attività di controllo delle perdite su applicazioni contenenti gas fluorurati ad effetto serra,recupero di gas fluorurati ad effetto serra anche da estintori, installazione e manutenzione su impianti fissi di protezione antincendio che contengono gas fluorurati ad effetto serra,
  • imprese che svolgono attività di installazione, manutenzione, riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra
  • imprese che svolgono attività di installazione, manutenzione, riparazione di impianti fissi di manutenzione antincendio e di estintori contenenti gas fluorurati ad effetto serra

Per ottenere il certificato provvisorio, basta presentare una domanda presso la Camera di Commercio competente, insieme alla domanda di iscrizione al Registro ed una dichiarazione attestante che il richiedente possiede un’esperienza professionale di almeno due anni nel suddetto settore. La Camera di Commercio competente rilascerà i certificati entro 30 giorni dalla ricezione della domanda.

Grazie all’Unione Europea, chi è in possesso di un certificato f-gas, rilasciato in un qualsiasi Stato Membro, ha la possibilità di rivederlo conosciuto in Italia e viceversa. Basta trasmettere una copia del certificato in lingua giurata dello stato in cui si vuole ottenere la validità della certificazione. Ovviamente questo non è valido per i possessori di un certificato provvisorio.

Conclusioni

L’obiettivo principale della normativa è quello di proteggere l’ambiente mediante la riduzione delle emissioni di gas fluorurati a effetto serra. Ed è una conseguenza della famosissima Conferenza sul clima tenutasi a Kyoto nel 1997, alla quale parteciparono più di 180 paesi.

La prevenzione delle emissioni di gas fluorurato è considerata una priorità,  per questo sono state emanate regole e normative ad hoc in cui sono state indicate anche le modalità di prevenzione e controllo di tali emissioni. Alcune attività individuate per ottenere questo risultato sono:

  • l’applicazione di sistemi di rilevamento delle perdite sulle varie apparecchiature
  • la tenuta dei registri, per ogni apparecchiatura, su cui riportare le seguenti informazioni:
  1. la quantità e il tipo di gas fluorurati a effetto serra;
  2. le quantità di gas fluorurati a effetto serra aggiunti durante l’installazione, la manutenzione o l’assistenza o a causa di perdite;
  3. se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati siano state riciclate o rigenerate, incluso il nome e l’indirizzo dell’impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato;
  4. le quantità di gas fluorurati a effetto serra recuperati;
  5. l’identità dell’impresa che ha provveduto all’installazione, all’assistenza, alla manutenzione e alla riparazione o allo smantellamento delle apparecchiature compreso il relativo numero di certificato;
  6. le date e i risultati dei controlli effettuati
  7. qualora l’apparecchiatura sia stata smantellata, le misure adottate per recuperare e smaltire i gas fluorurati
  • L’etichettatura dei prodotti e le apparecchiature che contengono, o il cui funzionamento dipende dai gas fluorurati a effetto serra.

Per non incorrere in sanzioni è molto importante conoscere questa normativa per cui sarebbe molto utile aiutarci a condividere questo articolo per diffonderne il più possibile le informazioni, soprattutto a tutte quelle persone che lavorano nel settore e che devono mettersi in regola con il patentino f-gas.  Per maggiori informazioni ti invito a visitare la pagina del corso f-gas.

Approfondimenti e News/ Risorse

Regolamento di esecuzione UE 2015/2066

Ministero dell’Ambiente

ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale

Sinanet

Portale sugli Adempimenti Ambientali a carico delle Imprese

Portale di iscrizione al Registro Telematico Nazionale

Istruzioni per Pratica Registro Telematico Nazionale

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