Normativa F-gas
- 15 Febbraio 2022
- E-Lab Formazione
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Cosa sapere e come mettersi in regola se sei un operatore F-gas
L’ultima normativa f-gas è stata pubblicata con Decreto Legislativo il 02/01/2020. In questo articolo scopriremo cosa prevede e quali sono le sanzioni applicabili.
Normativa F-gas 2020
L’obiettivo principale del Decreto Legislativo del 02/01/2020 è di regolare la disciplina sanzionatoria riguardanti la violazione degli obblighi relativi al Regolamento dell’UE 517/2014.
Tale normativa stabilisce che se un impresa o una persona certificata non inserisce, entro 30 giorni dalla data di intervento, i dati necessari nella Banca Dati (vedi art. 16 del DPDR 146/2018) verrà multato con una sanzione amministrativa di minimo 1000 euro ad un massimo di 15000 euro.
Anche chi acquista un climatizzatore è tenuto a rispettare le linee guida della normativa f-gas sui climatizzatori. Dopo aver acquistato un climatizzatore, assicurati che chi lo installerà sia munito di patentino f-gas e quindi dei requisiti necessari per effettuare i lavori.
Regolamento UE
L’Unione Europea ha dimostrato particolare attenzione ed interesse su tale argomento ed ha posto le basi per una maggiore tutela ambientale emanando direttive riguardanti il tema della refrigerazione e del condizionamento.
Il Regolamento UE 517/2014 ha come obiettivo principale quello di tutelare il nostro pianeta dall’effetto serra dato che prevede una riduzione dei limiti di f-gas immessi sul mercato e ne regolamenta l’utilizzo proponendo un approccio più sostenibile riducendo le emissioni del 79% entro il 2030.
Un altro obiettivo che si è posta l’Unione Europea è quello di responsabilizzare tutti gli operatori della filiera che siano produttori, rivenditori, installatori e consumatori di gas refrigeranti.
In particolare pone una maggiore attenzione per i consumatori ricordando che è essenziale sapere che chi installerà l’impianto di climatizzazione deve essere in possesso della certificazione f-gas.
Per poter centrare gli obiettivi prefissati, il Regolamento prevede che vi siano da rispettare alcune regole tra cui:
- controllo periodico delle perdite;
- recupero di gas residui;
- limiti di immissione sul mercato di gas e apparecchiature;
- controllo sull’utilizzo di alcuni gas;
- etichettatura di apparecchiature e prodotti prima del commercio;
- riduzione della quantità di idrofluorocarburi in commercio;
- formazione e qualificazione del personale che opera su apparecchiature f-gas;
- monitoraggio e tracciature delle fasi di produzione, importazione, distribuzione ed uso dei gas.
Cosa cambia con la normativa F-gas 2020
La dichiarazione F-gas 2015 prevedeva l’obbligo di comunicazione della dichiarazione entro il 31 maggio di ogni anno.
Con l’entrata in vigore del DPR 146/2018 questo obbligo decade, abrogando il DPR 43/2012.
Viene istituita così la Banca Dati che costringe gli operatori a comunicare telematicamente le informazioni entro 30 giorni dall’intervento mantenendo i registri attivi e aggiornati.
Dal 2020 per i nuovi impianti non saranno più ammessi gas con un valore GWP superiore a 2500. Mentre per la manutenzione dei vecchi impianti il limite riguarda la carica refrigerante ed in particolare il non superamento di 40 ton di CO2.
Dal 1° gennaio 2022, gli HFC con un GWP superiore o uguale a 150 saranno vietati nelle apparecchiature delle centrali di refrigerazione nuove con potenza uguale o maggiore di 40 kW, ad eccezione del circuito primario dei sistemi a cascata. In questo caso, il fluido refrigerante dovrà avere un GWP inferiore a 1500
Tutti gli apparecchi di condizionamento devono essere installati solo da ditte o persone certificate, ciò vale sia per o sistemi di condizionamento industriale sia per quelli residenziali.
A gennaio 2020 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 163/2019, con l’obiettivo di regolare la disciplina sanzionatoria riguardante la violazione degli obblighi relativi al Regolamento dell’UE 517/2014.
Tale Decreto stabilisce che se un’impresa o una persona certificata non inserisce, entro 30 giorni dalla data di intervento, i dati necessari nella Banca Dati (art. 16 del D.P.R. 146/2018) verrà multata con una sanzione amministrativa di minimo 1000 euro ad un massimo di 15000 euro.
Dichiarazione F-gas: deve essere ancora trasmessa all’ISPRA?
La dichiarazione f-gas è un documento obbligatorio che attesta l’idoneità delle imprese e delle persone a gestire i gas fluorurati. Il documento è necessario per certificare la quantità di gas fluorurati prodotta ogni anno.
Con il D.P.R. 146/2018, non è più necessario trasmettere la dichiarazione fgas online all’Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale.
Da gennaio 2019, la dichiarazione è stata sostituita dalla Banca Dati fgas, la quale obbliga gli operatori di settore a comunicare in via telematica le informazioni.
Le imprese e le persone che gestiscono gas fluorurati dovranno risultare iscritti al Registro f-gas e devono comunque conservare il registro dell’impianto per 5 anni.
Da settembre 2019, tale obbligo di tenuta dei registri dell’impianto sarà rispettato tramite le comunicazioni in Banca Dati fgas, da cui sarà possibile scaricare un documento con tutte le informazioni sulle relative apparecchiature.
Registro telematico
Il Registro delle imprese e delle persone è istituito presso il Ministero dell’ Ambiente e gestito dalla Camera di Commercio competente presso cui si può effettuare l’iscrizione, indispensabile per poter ottenere certificazione ed attestato.
Per iscriversi è necessario disporre di firma digitale o SPID intestato a legale rappresentate dell’impresa, persona che intende iscriversi oppure ad un soggetto terzo (in questo caso è necessario allegare delega e documento di identità del delegante).Al momento dell’iscrizione verranno versati i diritti di segreteria e l’imposta di bollo.
L’obiettivo del registro è quello di archiviare informazioni riguardanti:
- chi ha ottenuto il certificato;
- chi ha rinnovato il certificato;
- chi ha ottenuto una revoca o una sospensione della certificazione.
Obblighi previsti
Riepiloghiamo velocemente quali sonno gli obblighi previsti dalla normativa f-gas:
- iscrizione al registro telematico;
- obbligo di certificazione per imprese e persone che operano con gas fluorurati;
- comunicare l’avvenuta iscrizione all’ ISPRA;
- comunicare alla Banca Dati ogni intervento effettuato, entro 30 giorni dalla data di intervento.
Sanzioni
Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra a persone fisiche o imprese che non sono in possesso del certificato o attestato per le attività, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 50.000,00 euro.
Le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali, senza acquisire la dichiarazione dell’acquirente di cui all’articolo 16, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 50.000,00 euro.
L’impresa che affida le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria fisse, pompe di calore fisse e apparecchiature di protezione antincendio, ad un’altra impresa che non è in possesso del certificato viene punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.
Le persone fisiche o imprese che acquistano gas fluorurati a effetto serra per le attività di cui all’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 517/2014, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, senza essere in possesso del pertinente certificato o attestato, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 50.000,00 euro.
Per quanto riguarda l’inserimento delle informazioni nella Banca dati F-Gas, le sanzioni sono le seguenti:
- Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra che non inseriscono nella Banca Dati le informazioni previste, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro.
- Le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, che non inseriscono nella Banca Dati, le informazioni previste sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro.
- I soggetti obbligati che non effettuano l’iscrizione al Registro telematico nazionale sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 1.000,00 euro.
Normativa installazione condizionatori
Con la normativa D.p.r 146/2018, entrata ufficialmente in vigore il 9 Gennaio 2019, sulla certificazione installazione condizionatori, si impone che i condizionatori vengano installati soltanto da ditte o persone autorizzate a farlo poiché munite di apposita certificazione. Il discorso vale sia per i sistemi di condizionamento industriale che residenziale e riguarda sia i mono split che i multi split. La norma ha lo scopo di salvaguardare la salute dell’uomo e la tutela del pianeta dalle emissioni inquinanti.
Il problema principale riguarda la possibilità di fuoriuscita del gas contenuto all’interno del condizionatore. Già da qualche tempo reperire il gas di ricarica sul mercato è diventato quasi impossibile, il problema però permane per quegli apparecchi che vengono venduti già carichi. Un’eventuale evasione di gas causata da un errore di installazione dell’apparecchio potrebbe essere davvero dannosa.
Gas R404A: cosa cambia negli impianti
Se parliamo di nuovi impianti a partire dal 1 gennaio 2020 il gas R404A non verrà più ammesso in alcuna forma (se vuoi approfondire, puoi leggere il post Le migliori soluzioni di gas refrigeranti per sostituire l’R404A nelle apparecchiature nuove ed esistenti). Non ne sentiremo più parlare.
Per gli impianti esistenti il discorso è in parte diverso. L’R404A verrà ancora parzialmente consentito anche se la sua sostituzione viene solo leggermente diluita nel tempo.
La manutenzione della maggior parte degli impianti dovrà essere realizzata solo con i nuovi gas a basso impatto o con R404A rigenerato. La riduzione dei volumi sul mercato e l’instabilità dei prezzi contribuiranno progressivamente a una generale sostituzione del vecchio gas.
Tipologie nuovi gas
Esistono 3 tipi di gas per i locali aperti al pubblico con banchi singoli che garantiscono un GWP inferiore al limite di legge di 150:
- R290 (propano): classe infiammabilità A3
- R454C XL20: classe infiammabilità A2L
- R455A L40X: classe infiammabilità A2L
Nel primo caso parliamo di un prodotto con un impatto ambientale molto limitato che, rispetto ad altri gas, presenta un limite di carico di 150 gr per singolo banco. Nel secondo e nel terzo caso si tratta invece di prodotti dal moderato livello di infiammabilità.
Per i locali non accessibili al pubblico invece sono i seguenti:
- R448A N40 in sostituzione dell’R404A
- R449A XP40 in sostituzione dell’R404A
- R513A XP10 in sostituzione dell’R134a
Per i locali accessibili al pubblico invece sono:
- per i banchi singoli ermetici la normativa impone un limite massimo di 2500 GWP entro il 2020 e di 150 GWP entro il 2022
- per gli inpianti centralizzati < 40 kW il limite massimo è fissato a 2500 GWP entro il 2020
- gli impianti in cascata con CO2 potranno utilizzare nel circuito primario i gas R513A (XP10) e R1234Ze in sostituzione dell’R134a.
DPR 146 del 16 novembre 2018
Qui di seguito i principali punti del DPR:
- L’obbligo della certificazione come impresa è ora esteso alle aziende che svolgono attività di assistenza e smantellamento di impianti fissi di condizionamento, refrigerazione e pompe di calore e di impianti antincendio che contengono gas fluorurati ad effetto serra.
- L’obbligo della certificazione come persona è ora esteso alle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento delle celle frigorifere di autocarri e rimorchi frigorifero e di installazione, manutenzione e riparazione di commutatori elettrici.
Viene istituita una Banca Dati sui gas fluorurati, gestita dalle Camere di Commercio, alla quale dovranno essere comunicate le vendite di f-gas e delle apparecchiature che li contengono, nonché le attività di assistenza, manutenzione, installazione, riparazione e smantellamento di dette apparecchiature. I rivenditori (grossisti/centri commerciali/catene al dettaglio) dovranno inserire i dati relativi alle vendite effettuate, compresi i numeri dei certificati delle imprese acquirenti o i numeri dei certificati delle persone fisiche ed indicazioni sugli utilizzatori finali in caso di apparecchiature precaricate. Si va quindi nella direzione di una maggiore tracciabilità del gas e degli impianti che lo contengono.
Le imprese certificate, con decorrenza dall’ottavo mese di entrata in vigore del DPR (pertanto dal 24/09/2019 se la banca dati sarà attiva in tale data), dovranno trasmettere per via telematica alla Banca Dati informazioni inerenti operatore, installazione, apparecchiature e gas in essa contenuto, entro 30 giorni dall’installazione di apparecchiature contenenti f-gas. Sempre dalla stessa data, le imprese certificate dovranno comunicare, per via telematica, ogni intervento su apparecchiature contenenti f-gas a partire dall’effettuazione del primo controllo delle perdite o intervento di manutenzione, riparazione nonché smantellamento di apparecchiature già installate e per ogni successivo intervento (entro 30 giorni dall’intervento).
Certificazione F-gas
Se sei interessato ad ottenere o rinnovare la tua certificazione Fgas, ti invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata alla Certificazione F-Gas.
Organismi di certificazione
Portali di riferimento
- Registro Telematico Nazionale
- Banca Dati gas fluorurati
- SINAnet
- Portale sugli Adempimenti Ambientali a carico delle Imprese
- Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale - Ministero della Transizione Ecologica
Documenti di riferimento
Conclusioni
Per ottenere la certificazione f-gas consulta le pagine del nostro sito con tutte le informazioni a riguardo. Qui sotto trovi i nostri corsi.