Decreto Requisiti Minimi: guida completa e cosa cambia nel 2026
- 13 Aprile 2026
- E-Lab Formazione
- 49 views
Il Decreto Requisiti Minimi (D.M. 28/10/2025) è il provvedimento che definisce i criteri tecnici e le prestazioni energetiche minime che gli edifici devono rispettare in caso di nuova costruzione, ristrutturazione importante o riqualificazione energetica rilevante.
Entrerà in vigore dal 3 giugno 2026 e sostituirà integralmente il precedente D.M. 26 giugno 2015,che ha disciplinato per anni le modalità di verifica delle prestazioni energetiche in attuazione del Decreto Legislativo 192/2005.
L’obiettivo è allineare la normativa italiana alle direttive UE in materia di prestazione energetica (EPBD), puntando agli edifici a energia quasi zero (nZEB) e alla decarbonizzazione del patrimonio edilizio. In particolare, il nuovo decreto introduce criteri tecnici più rigorosi per involucro e impianti, tenendo conto non solo dei consumi energetici ma anche del comfort termoigrometrico e della sicurezza dell’edificio.
In questo articolo vedremo insieme:
- il contesto normativo;
- cosa cambia nel 2026;
- l’impatto per progettisti, imprese e committenti.
Cos’è il Decreto Requisiti Minimi?
Il Decreto Requisiti Minimi è il provvedimento attuativo che stabilisce:
- i valori limite di trasmittanza termica;
- i requisiti di prestazione energetica globale;
- i criteri di verifica per involucro edilizio e impianti;
- le modalità di applicazione in funzione della tipologia di intervento.
Il decreto si inserisce nel quadro normativo delineato dal D.Lgs. 192/2005, nominato poco fa, che recepisce in Italia la direttiva europea sulla prestazione energetica degli edifici (EPBD).
Il DM del 2015, invece, ha rappresentato un punto di svolta perché ha introdotto il concetto di edificio a energia quasi zero (NZEB), definendo parametri più stringenti per le nuove costruzioni e fissando scadenze progressive per l’applicazione obbligatoria.
Il nuovo decreto del 2025, infine, nasce dall’esigenza di:
- aggiornare le metodologie di calcolo alle norme tecniche UNI più recenti;
- rendere più coerente il sistema di verifica;
- armonizzare il quadro italiano con l’evoluzione della normativa europea.
A cosa si applica il Decreto Requisiti Minimi?
L’ambito di applicazione del Decreto Requisiti Minimi riguarda quasi tutti gli edifici pubblici e privati ma la distinzione tra queste categorie è fondamentale perché i requisiti cambiano in base alla tipologia e all’entità dell’intervento.
Edifici di nuova costruzione:
Per nuova costruzione si intende un edificio realizzato ex novo o derivante da demolizione e ricostruzione. In questo caso si applicano i requisiti più stringenti, inclusi quelli relativi:
- alla prestazione energetica globale;
- al fabbisogno di energia primaria;
- alla copertura da fonti rinnovabili.
Ad esempio, un edificio unifamiliare in zona climatica F dovrà rispettare i nuovi limiti di trasmittanza di pareti, coperture e finestre, calcolati con le superfici lorde. Il calcolo dovrà tenere conto dei ponti termici di balconi o pilastri. Se l’impianto termico (es. pompa di calore + fotovoltaico) supera i 290 kW totali (raro in ambito residenziale), si dovrebbe valutare un sistema BACS di classe B. In ogni caso si integrerà il fotovoltaico o altra energia rinnovabile come previsto (quota minima di copertura del fabbisogno). Se l’edificio ha box o posti auto privati, sarà predisposta la canalizzazione per la ricarica elettrica (1 kW per posto).
Tutti i progetti con Titolo Abilitativo richiesto dopo il 3 giugno 2026 devono seguire i nuovi parametri del DM 2025. Per interventi approvati prima di questa data si applica il vecchio DM 2015, a meno che dopo tale data non vengano presentate variazioni che incidano sulle prestazioni energetiche.
Ristrutturazione importante di primo livello
Si tratta di interventi che interessano oltre il 50% dell’involucro disperdente e comprendono la ristrutturazione dell’impianto termico. Il nuovo decreto impone verifiche rafforzate di trasmittanza e introduce parametri H’t adeguati alla percentuale di vetrate.
Per esempio, la posa del cappotto termico su 60% delle pareti e la sostituzione della caldaia sarà soggetta a verifiche rafforzate. Il computo energetico dovrà considerare i ponti termici principali e confrontare l’H’t che dipende dall’incidenza delle superfici vetrate. L’APE di progetto terrà conto delle nuove regole: il miglioramento dell’isolamento farà guadagnare classi energetiche, ma in misura diversa rispetto al passato.
Ristrutturazione importante di secondo livello
Riguardano interventi su impianti o almeno il 25% della superficie disperdente. Per questi non è più richiesta la verifica globale di H’t sull’intero involucro, ma solo la verifica dei limiti di trasmittanza comprensivi dei ponti termici sulle porzioni interessate
Prendiamo come riferimento la sostituzione di caldaia a condensazione e finestre, interessando almeno il 25% dell’involucro: questo non richiede più il calcolo globale di H’t. In questi casi si verifica il rispetto dei limiti di trasmittanza per ogni elemento rinnovato, includendo gli effetti dei ponti termici nelle stesse parti dell’involucro coinvolte. È sempre necessario verificare l’efficienza dell’impianto sostituito e il corretto trattamento dell’acqua sanitaria (UNI 8065). Eventuali interventi di sola sostituzione caldaia o serramenti possono beneficiare di semplificazioni nella relazione tecnica, come previsto dal decreto.
Riqualificazione energetica
Interventi finalizzati al miglioramento delle prestazioni globali (es. sostituzione caldaia, involucro, ecc.), soggetti a regole analoghe alle ristrutturazioni significative, senza obbligo di verifica globale dell’edificio.
In fase progettuale è fondamentale riconoscere la tipologia di intervento. Dobbiamo valutare fin da subito quale normativa seguire per ogni commessa ed eseguire calcoli energetici coerenti con la casistica corretta.
Cosa cambia con il decreto del 2026?
Con l’entrata in vigore del DM 28 ottobre 2025, dal 2026 cambiano diversi aspetti tecnici e procedurali, tra cui:
- metodologie di calcolo
- calcolo dei ponti termici
- parametro H’t
- superfici di riferimento
- sicurezza
- BACS
- ricarica veicoli elettrici
- normativa
Aggiornamento delle metodologie di calcolo
Il DM 2025 aggiorna in modo significativo le metodologie di calcolo della prestazione energetica. Prende in considerazione le versioni più recenti della serie UNI/TS 11300, che sono il riferimento tecnico nazionale per la determinazione del fabbisogno energetico degli edifici.
Le principali integrazioni della UNI /TS 11300 riguardano: riscaldamento e raffrescamento, ACS, rinnovabili, autoconsumo fotovoltaico e generazione, ascensori e trasporti verticali.
Viene inoltre integrata la norma UNI EN 15193 per il calcolo dell’illuminazione artificiale negli edifici non residenziali.
Essere a conoscenza di questo rinnovamento nel calcolo è fondamentale perché non è pura teoria, ma mette in piedi un aggiornamento tecnico-metodologico necessario per allinearsi agli standard europei.
- I calcoli diventano più aderenti al comportamento reale dell’edificio
- Il contributo delle fonti rinnovabili viene valorizzato con maggiore precisione
- I software di progettazione (es. modellazione 3D con ponti termici inclusi) devono essere aggiornati.
Di conseguenza, l’energia primaria complessiva ora viene calcolata con metodo mensile dettagliato, suddividendo i fabbisogni per:
- Riscaldamento
- Raffrescamento
- Acqua Calda Sanitaria
- Ventilazione
- Illuminazione
- Trasporti verticali
Questo permette di avere:
- Maggiore precisione nel bilancio energetico
- Migliore valorizzazione dell’autoconsumo fotovoltaico
- Valutazione più realistica dell’energia primaria non rinnovabile
Per il cliente finale questo significa classe energetica più coerente con il reale funzionamento dell’edificio.
Ponti termici nell’edificio di riferimento
Viene introdotto il calcolo dei ponti termici nel modello di edificio di riferimento. Fino a poco tempo fa i ponti termici non erano considerati nei valori di involucro normativi.
Con il nuovo DM i ponti termici più comuni (es. balconi, davanzali, cassonetti, pilastri) hanno coefficienti lineici dedicati. Questo inasprisce le verifiche: il conteggio dei ponti termici si riflette sull’Attestato di Prestazione Energetica (APE), modificando, quindi, la classe finale.
Per gli interventi di nuova costruzione e ristrutturazione di 1° livello la verifica va eseguita su ogni ponte termico specifico (norme UNI EN ISO 10211 e 13788), mentre nelle ristrutturazioni di 2° livello si verifica che la trasmittanza delle porzioni interessate rispetti i limiti stabiliti (transmittanza comprensiva dei ponti termici).
*La UNI EN ISO 10211 è una norma tecnica che definisce i metodi per il calcolo numerico dei ponti termici negli edifici, tramite simulazioni bidimensionali e tridimensionali. Stabilisce criteri, condizioni al contorno e requisiti di modellazione per determinare flussi di calore, temperature superficiali e trasmittanza termica lineica (Ψ).
*La UNI EN ISO 13788 è una norma tecnica che fornisce il metodo semplificato per valutare il rischio di condensazione superficiale e interstiziale negli elementi edilizi. Si basa sul calcolo termo-igrometrico in regime stazionario mensile per verificare la formazione di muffa e condensa all’interno delle strutture.
Revisione del parametro H’t
Il coefficiente medio di scambio termico dell’involucro (H’t) è stato riformulato in base alla tipologia edilizia. Nei progetti di ristrutturazione di 1° livello i limiti di H’t ora tengono conto della percentuale di superficie vetrata e della zona climatica, evitando di penalizzare in modo uniforme edifici con grandi facciate vetrate (es. terziario).
Nelle ristrutturazioni di 2° livello non è più richiesta la verifica globale di H’t: in questi casi si confrontano solo le trasmittanze (comprensive dei ponti termici) delle parti interessate.
Le nuove costruzioni mantengono invece le verifiche di H’t precedenti, applicando eventualmente i nuovi valori limite.
Superfici lorde
Il decreto prende come riferimento le superfici lorde (comprese delle murature perimetrali) come base di calcolo per tutti i controlli energetici. Questa scelta uniforma la metodologia di calcolo e influisce sulle definizioni di volume e superficie per il progetto e per l’edificio di riferimento.
Comfort e sicurezza integrati
Oltre al risparmio energetico, questi cambiamenti normativi prendono in considerazione aspetti di benessere interno e sicurezza. Si introducono prescrizioni sul comfort termo-igrometrico, sulla qualità dell’aria interna e sul rispetto delle normative antincendio e sismiche nei nuovi edifici e negli interventi importanti. Ciò sottolinea come un progetto non sia più valutato solo in base ai consumi energetici, ma anche alla qualità complessiva degli ambienti (qualità dell’aria, sicurezza incendio/sisma, ecc.).
Obbligo BACS (Building Automation and Control Systems)
Da giugno 2026 viene anche esteso l’obbligo di installare sistemi di automazione e controllo degli edifici (BACS) di classe almeno B (UNI EN ISO 52120-1) negli edifici non residenziali con impianti termici di potenza significativa.
In pratica, entro 180 giorni dall’entrata in vigore, tutti gli edifici non residenziali con impianti termici con potenza nominale >290 kW dovranno dotarsi di BACS di classe B o superiore.
Ciò vale non solo per le nuove costruzioni ma anche per le ristrutturazioni di 2° livello e le riqualificazioni energetiche. Se l’installazione non è tecnicamente realizzabile o ha un payback superiore a 6 anni, il progettista deve motivarne l’assenza nella relazione tecnica.
Questo adempimento è in linea con le direttive europee sull’uso intelligente dell’energia negli edifici e anticipa alcuni requisiti della prossima EPBD IV.
Infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici
Il decreto recepisce gli obblighi europei per la mobilità sostenibile inserendo requisiti per l’integrazione di infrastrutture di ricarica negli edifici dotati di posti auto. Negli edifici residenziali nuovi o in ristrutturazioni importanti con più di 10 posti auto è obbligatoria la predisposizione di canalizzazioni elettriche con potenza almeno 1 kW per posto. Negli edifici non residenziali invece si prevede l’installazione effettiva di punti di ricarica in numero crescente in base alle dimensioni del parcheggio e alla presenza di parcheggi pubblici. Questi interventi agevolano l’adozione dei veicoli elettrici e devono essere pianificati già in fase progettuale per evitare interventi costosi a posteriori.
Aggiornamenti normativi
Il Decreto Requisiti Minimi, inoltre, modifica le definizioni chiave relative all’edificio di riferimento (allineandole alla norma UNI EN ISO 10211 per i ponti termici) e introduce la definizione di “parcheggio adiacente” per agevolare le verifiche di ricarica elettrica. Mantiene fermo il quadro di riferimento del D.Lgs. 192/2005 (attuazione EPBD) ma recepisce anche direttive UE più recenti (ad es. Direttiva 2018/844/UE, EPBD III). Non recepisce ancora l’ultima EPBD IV (Direttiva 2024/1275/UE), ma si pone come “ponte” verso gli obiettivi futuri di transizione energetica.
Differenze tra la vecchia normativa e il Decreto Requisiti Minimi
Aspetto | D.M. 26/06/2015 | D.M. 28/10/2025 (Requisiti Minimi 2025) |
Entrata in vigore | Operativo dal 2015, legato a EPBD III e norme UNI/CTI precedenti | Pubblicato 5 dic 2025 (GU n.283), operativo dal 3 giugno 2026 |
Normativa di riferimento | D.Lgs. 192/2005, Allegati 1-2 (vecchia formulazione) | D.Lgs. 192/2005 e Direttiva EPBD III (2018/844), riceve EPBD IV in futuro |
Edificio di riferimento | Senza ponti termici, calcolo in regime uniforme | Include 5 categorie di ponti termici generici nell’edificio di riferimento |
Ponti termici | Non calcolati nei limiti normativi | Calcolati esplicitamente con coefficienti lineici dedicati |
Norme tecniche di calcolo | UNI/TS 11300 fino alla parte 4; non include illuminazione artificiale | Aggiornamento con UNI/TS 11300-5 e -6, UNI EN 15193 (illuminazione), UNI EN ISO 10211 (ponti) |
Superfici di calcolo | Superfici disperdenti nette nelle verifiche | Uso obbligatorio delle superfici lorde (complessive) nei calcoli |
Verifica H’t | Un unico limite per zona climatica e rapporto S/V, sempre richiesto | Limite modulato in base a % di vetrate (primo livello) e abolito per il 2° livello |
Pompe di calore | Ecodesign base, verifica invernale standard | Prestazioni minime aggiornate (stagionali) e integrazione con fonti rinnovabili |
Sistemi ibridi | Poco definito | Procedure chiare per sistemi ibridi caldaia-pdc |
Trattamento acqua | UNI 8065 obbligatoria | Confermato UNI 8065, D.Lgs. 18/23 e 102/25 per qualità e salubrità |
Domotica/BACS | Normativa EPBD (2010) non recepita | Obbligo BACS classe B o superiore in non residenziale >290 kW |
Ricarica EV | Nessun obbligo specifico | Predisposizione o installazione infrastrutture di ricarica (edifici con posti auto) |
APE e Legge 10 | Calcoli basati su modello edilizio semplificato | APE non confrontabile con il passato: nuovo edificio di riferimento e fattori diversi |
Altri requisiti | Comfort e sicurezza non contemplati | Introduce comfort termo-igrometrico, qualità dell’aria, sicurezza antincendio/sismica |
Cosa cambia per imprese e progettisti e installatori?
I tecnici progettisti devono:
- aggiornare software di calcolo;
- verificare le nuove modalità di confronto con edificio di riferimento;
- adeguare la relazione tecnica ex Legge 10.
Le imprese devono:
- garantire materiali conformi;
- rispettare i nuovi standard di isolamento;
- coordinarsi con progettisti e direttori lavori.
I committenti devono essere consapevoli che:
- standard più elevati comportano costi iniziali maggiori;
- nel medio-lungo periodo si ottiene riduzione dei consumi energetici.
Conclusioni
Il nuovo Decreto Requisiti Minimi rappresenta un’evoluzione tecnica della disciplina del 2015.
Non introduce un sistema completamente nuovo, ma aggiorna metodi e parametri per rendere il quadro normativo coerente con gli obiettivi europei di efficienza energetica.
Per progettisti, imprese e committenti è fondamentale prepararsi per tempo, aggiornare strumenti e competenze e comprendere le implicazioni tecniche delle nuove disposizioni.
Dai un’occhiata ai nostri corsi e scegli quello che fa per te!
